Un comunicato stampa pubblicato nel mese di luglio 2013 dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ripreso dai principali mezzi di informazione, segnala che il Garante della Privacy avrebbe espresso un parere secondo il quale i pubblici esercizi potrebbero ora fornire l'accesso alla rete wi-fi ai propri clienti liberamente, senza cioè la necessità di registrare l'identità degli utenti.
In realtà il Garante, lungi dall'aver adottato un provvedimento autorizzatorio di efficacia generale, si è limitato a fornire parere in risposta ad un quesito pervenuto, ribadendo l'attuale quadro normativo che non ha subito mutamenti.
Resta pertanto in vigore la “legge Pisanu” (D.L. 144/05) il cui articolo 6 prevede, a carico dei Providers, obblighi di registrazione e tenuta dei log di accesso e di navigazione. Rimangono parimenti vigenti le norme del codice privacy e le norme penali che dettano disposizioni relative alla conservazione dei log, al fine di reprimere i reati commessi sulla rete.
E' pur vero che il Decreto "Milleproroghe" ha abrogato alcune disposizioni della precedente normativa, permettendo forme di autenticazione degli utenti più semplici rispetto alla raccolta ed archiviazione in via cartacea del documento di identità. E' infatti venuto meno l’art. 7 del decreto Pisanu, che prevedeva l'obbligo di identificazione, attraverso l'acquisizione di dati anagrafici, dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per l’accesso Internet.
Rimane inoltre per gli esercizi che, come servizio accessorio alla propria utenza, forniscano postazioni per la connessione ad internet wi-fi, l'obbligo di autorizzazione alla fornitura del servizio (art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche). E’ quindi in tal caso necessario operare attraverso un fornitore del servizio di connessione che sia dotato di apposita autorizzazione ministeriale (ISP-WISP).
Permangono, altresì, ulteriori obblighi stabiliti dalla normativa in materia di privacy ed in materia penale, relative alla conservazione dei log, aventi la finalità di reprimere i reati compiuti in Internet.
Qualora l'esercente apra invece liberamente la propria connessione Internet, consentendo l'accesso indiscriminato senza registrare l'identità degli utenti, si deve tenere in considerazione che il titolare dell'utenza ove è attivo il collegamento sarà responsabile degli eventuali reati che dovessero essere commessi a partire dalla sua connessione, a meno che non dimostri la sua completa estraneità.
L'attuale quadro normativo sembra pertanto consigliare ai pubblici esercizi ancora cautela, prevedendo comunque un meccanismo di autenticazione degli utenti, in modo da evitare profili di responsabilità.
Si ritiene peraltro che l’esercente possa quanto meno semplificare le modalità di distribuzione degli account, rendendole più pratiche da gestire, adottando cioè una forma di erogazione del servizio che, seppur alleggerisca le operazioni di identificazione degli utenti che accedono al servizio accessorio di navigazione wi-fi, conservi comunque una forma di controllo degli accessi. Ad esempio l'accesso alle reti wi-fi, allestite in molti casi anche dalla Pubblica Amministrazione, non è più concesso mediante copia del documento d'identità dell’utente ma semplicemente fornendo il proprio numero di cellulare.
(Fonte Altalex.com)